Marco Laraspata – A seguito del decreto di riforma fiscale appena approvato dal governo, sebbene non sia intervenuta – così come, in un primo tempo, ci si attendeva – quella generale depenalizzazione dei reati tributari meno gravi, sono state tuttavia elevate quasi tutte le soglie di punibilità. La conseguenza è l’esclusione, tanto dall’ambito del penale quanto dall’illecito amministrativo, di una serie di condotte – quelle cioè che non rientrano nei nuovi limiti, più alti dei precedenti – che prima erano considerate reato. In buona sostanza, quando l’imposta evasa non raggiungerà le nuove soglie, il contribuente non subirà né la sanzione amministrativa, né il processo penale mentre, in precedenza, era comunque soggetto a quest’ultimo patibolo.
Vediamo, in questa breve e sintetica scheda, tutte le ipotesi che sono state depenalizzate. Con questa importante precisazione: in base al principio del favor rei, le nuove previsioni (più favorevoli, appunto, al colpevole) non si applicano solo ai casi futuri, quelli cioè in cui il contribuente compia l’illecito dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, ma anche ai casi precedenti. Stabilisce, infatti, il codice penale [1], che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti pena.
Risultato: la “depenalizzazione” riguarderà:
– sia coloro che non hanno ancora commesso l’illecito e lo commetteranno nei prossimi mesi/anni,
– sia coloro che lo hanno già commesso ma non sono stati ancora scoperti
– sia coloro che, avendo già ricevuto l’avviso bonario (ovvero sottoposti a controllo), sono stati già segnalati all’Autorità giudiziaria, anche se il procedimento penale sia in corso.
OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IVA
Non saranno più punite le violazioni con imposta evasa da 30.000 a 50.000 euro, in precedenza invece costituenti reato.