Ascom: rimborso gasolio per uso autotrazione


marco laraspata

 

Marco Laraspata – L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota del 23 settembre 2015, ha fornito le indicazioni necessarie per la fruizione del rimborso sui consumi di gasolio per uso autotrazione, utilizzato nel settore del trasporto, effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre dell’anno in corso, specificando che la relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2015.Disponibilità del software e importo rimborsabile.

Attraverso la nota in esame, l’Agenzia comunica che, sul proprio sito Internet (www.agenziadogane.gov.it), è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2015.Per i soggetti che non intendo avvalersi del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., l’Agenzia puntualizza che il contenuto della dichiarazione di consumo, presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.La misura del beneficio riconoscibile è indicata in euro 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante.Aventi diritto, termini di presentazione della dichiarazione e modalità di fruizione del rimborso.La nota in commento specifica che hanno diritto ad usufruire del beneficio sopra descritto:

  1. gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  2. gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
  3. le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
  4. gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6740”.

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