Decreto Milleproroghe – Legge di conversione Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale


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Marco Laraspata -Si informa che è stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 2016, la  Legge 25 febbraio 2016, n. 21 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

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Nel ricordare che il provvedimento è entrato in vigore il 27 febbraio scorso, si riporta, di seguito, una sintesi delle disposizioni di maggiore interesse.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
1.  Proroga dei termini in materia economica e finanziaria (Art. 10).
Con l’inserimento del comma 1-bis, viene prorogato, da un anno a 18 mesi, il termine entro il quale devono insediarsi, ai fini della riforma del catasto, le commissioni censuarie previste dal D.Lgs. n. 198 del 2014. Pertanto il nuovo termine scadrà il 28 luglio 2016.
Il comma 2-ter recepisce, invece, l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 20/E dell’11 maggio 2015, in merito alla detrazione dell’Iva assolta dai beneficiari dei contributi pubblici.
Secondo la norma di interpretazione autentica, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, è ammessa la detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi solo se il contribuente utilizza i medesimi acquisti per effettuare operazioni imponibili o ad esse assimilate (ex art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972).
Resta ferma la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l’acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi del citato art. 12 della L. n. 241 del 1990, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che l’imposta non sia stata considerata dall’ente erogatore del contributo quale spesa ammessa al finanziamento.

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