E’ finita la pacchia per gli avvocati. Ora separarsi consensualmente costa solo 16 euro. Il comune è garante e rilascia tanto di ricevuta. Ecco la foto dell’avvenuta separazione e il disegno di legge: http://www.comuni.it/…/separarsi-16-euro-tutti-i-perche-di…/DISEGNO DI LEGGE.
.Approvato dalla Camera dei deputati il 29 maggio 2014, in un testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legged’iniziativa dei deputati AMICI, MORETTI e VERINI (831); CENTEMERO,
COSTA, BIANCONI, CHIARELLI, D’ALESSANDRO, MAROTTA e PARISI (892);
MORETTI, GIACHETTI, MORANI, LAFORGIA, TIDEI, MARZANO, Carlo
GALLI, CIMBRO, MICCOLI, IORI, MOGHERINI, MALPEZZI, GRIBAUDO,
GHIZZONI, MAGORNO, MOSCA, ROTTA, ZAMPA, MANZI, ORFINI, GADDA,
MARTELLI, MANFREDI, Giuseppe GUERINI, LENZI, GUERRA, GIULIANI,
MARIANO, GOZI, FABBRI, D’ARIENZO, TENTORI, Pierdomenico MARTINO,
COCCIA, TERROSI, PARIS, MORASSUT, TARTAGLIONE e SBROLLINI (1053);
BONAFEDE, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, COLLETTI, FERRARESI,
MICILLO, SARTI, SORIAL e TURCO (1288); DI LELLO, DI GIOIA,
LOCATELLI e PASTORELLI (1938); DI SALVO, Daniele FARINA,
COSTANTINO, DURANTI, LACQUANITI, NICCHI, PANNARALE, PIAZZONI,
RICCIATTI e ZAN (2200)
(V. Stampati Camera nn. 831, 892, 1053, 1288, 1938 e 2200)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 maggio 2014
Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modifi-cazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi in-nanzi al presidente del Tribunale nella pro-cedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasfor-mato in consensuale.» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di sciogli-mento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separa-zioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.».
Art. 2.
1. Al secondo comma dell’articolo 189 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matri-monio»
1. All’articolo 191 del codice civile è ag-giunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di separazione personale, la co-munione tra i coniugi si scioglie nel mo-mento in cui il presidente del tribunale auto-rizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione le-gale, la domanda di separazione è comuni-cata all’ufficiale dello stato civile ai fini del-l’annotazione a margine dell’atto di matri-monio. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comuni-cata all’ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione».
Art. 4.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimo-nio proposte dopo la data di entrata in vi-gore della presente legge, anche se il proce-dimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla medesima data.