Marco Laraspata – Il titolare di un negozio è da considerarsi custode dello stesso, con tutto ciò che contiene. La Corte di Cassazione ha precisato che il rapporto di custodia sussiste quando una persona ha la disponibilità materiale e giuridica di un bene, e il potere di intervento su di esso. Certamente, questo è il caso del titolare di un esercizio commerciale. Il negoziante decide come deve essere arredato il negozio, la posizione dei mobili, della merce e di eventuali attrezzature, delle luci; ha, inoltre, sempre sotto gli occhi la situazione dell’immobile, ed è in grado di rendersi conto di eventuali guasti all’impianto elettrico, della possibilità che si stacchino pezzi di intonaco, di eventuali rotture del pavimento. Se qualcosa non va, è lui che deve intervenire; e anche se vanno effettuati lavori che non gli competono (come può succedere, in alcuni casi, se il proprietario dell’immobile è una persona diversa), è lui che deve attivarsi perché eventuali guasti vengano riparati.Ecco perché la giurisprudenza considera il negoziante custode del negozio che gestisce.Il codice civile stabilisce che il custode è responsabile dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia, a meno che dimostri il caso fortuito. Quindi la responsabilità del negoziante prescinde dal suo comportamento, e deriva direttamente dal suo ruolo di custode del negozio. Se uno scaffale cede e colpisce un cliente, procurandogli una frattura, è irrilevante la circostanza che il negoziante avesse provveduto a farlo assicurare al muro con la massima diligenza possibile. Basta che ci sia un nesso di causalità tra il fatto, provocato da un elemento presente in negozio, e il danno. Nell’esempio appena fatto, il cedimento dello scaffale ha causato, in maniera immediata e diretta, il danno subito dal cliente, consistente nella frattura.Il negoziante può liberarsi da responsabilità soltanto dimostrando il caso fortuito. Con questa espressione si intende un evento del tutto imprevedibile e inevitabile, che fa venir meno il rapporto di causalità tra il fatto e il danno. Se, ad esempio, il cliente del negozio viene spinto da un’altra persona, urta un mobile e questo gli cade sopra, ferendolo, è vero che la ferita è stata cagionata dal mobile, ma ciò è derivato da un fatto completamente al di fuori del controllo del negoziante, cioè la spinta ad opera di un’altra persona.
In definitiva, chi ha subito un danno per un fatto verificatosi in negozio, deve dimostrare:
- l’evento dannoso;
- il danno a suo carico che ne è derivato, e la relativa entità;
- il rapporto di causalità tra l’evento e il danno.
Il negoziante, per liberarsi da responsabilità, dovrà, se gli è possibile, dimostrare il caso fortuito.
Ora che abbiamo tracciato, per grandi linee, cosa prevede la legge per il caso di infortunio in negozio, vediamo più da vicino i vari aspetti di questo argomento.
Che tipo di responsabilità ha il negoziante?
Secondo il più recente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, la responsabilità del custode ha carattere oggettivo. In forza della responsabilità oggettiva, una persona viene chiamata a rispondere di un fatto, anche se questo non è stato da lei voluto, né è derivato da una sua negligenza.
Da ciò derivano importanti due conseguenze:
- innanzi tutto, il negoziante non può liberarsi dalla responsabilità dimostrando di avere posto in essere tutte le precauzioni utili per evitare il danno. Visto che la sua responsabilità prescinde del tutto dal suo comportamento, la sua diligenza non vale ad escluderla. Tornando all’esempio dello scaffale che cade addosso a un cliente, non importa che il negoziante, per attaccarlo al muro e renderlo più stabile, abbia utilizzato dei tasselli molto forti, comportandosi quindi in modo coscenzioso e diligente. Conta soltanto il fatto obiettivo della caduta di questo elemento d’arredo;
- inoltre, è del tutto irrilevante che la cosa che ha prodotto il danno sia o meno suscettibile, per sua natura, di nuocere ad altri. In definitiva, non importa che la cosa abbia un proprio dinamismo, tale da renderla pericolosa. Chiariamo il concetto con qualche esempio. La corrente elettrica è, di per sé, pericolosa, ed è da mettere in conto l’ipotesi che un cliente, nel maneggiare un interruttore, possa prendere la scossa. In questo caso, vi è responsabilità del titolare del negozio. Invece uno scaffale, di per sé, non è pericoloso: ma la sua natura “inoffensiva” non esclude affatto la responsabilità del negoziante.
Occorre, poi, ulteriormente distinguere secondo che il titolare sia o meno il proprietario dell’immobile nel quale si trova l’esercizio commerciale:
- se egli è proprietario dell’immobile, risponderà dei danni cagionati dallo stesso e da tutto ciò che si trova al suo interno. Egli ha, infatti, la disponibilità materiale e giuridica sia della struttura, sia degli arredi e delle attrezzature, ed è pertanto custode dell’una e degli altri. Pertanto, il titolare del negozio sarà responsabile sia nel caso, ad esempio, che si stacchi un pezzo di intonaco e colpisca un cliente, sia nel caso in cui una persona, che si trova all’interno dell’attività commerciale, inciampi in un mobile e cada;
- se il titolare non è proprietario dell’immobile, sarà certamente responsabile per i danni cagionati ai clienti dalle suppellettili e dalle attrezzature del negozio. Ne è, infatti, custode, perchè rientrano nella sua disponibilità materiale e giuridica. Per quanto riguarda invece l’immobile, occorre valutare se ciò che ha prodotto il danno rientrava nella sfera di controllo del proprietario o dell’affittuario dello stesso. Se il danno è cagionato da qualcosa sulla quale sarebbe potuto (e dovuto) intervenire il proprietario, questi ne è responsabile. Si pensi al caso di un immobile in affitto, adibito a negozio. il titolare dello stesso si accorge di una macchia sul soffitto, cagionata da infiltrazioni d’acqua, e lo segnala al proprietario. infatti, si tratta di un’opera di manutenzione straordinaria che non compete all’inquilino. Se nel frattempo si stacca un pezzo di intonaco e ferisce un cliente, responsabile sarà il proprietario della struttura. Se, invece, il danno è stato cagionato da qualcosa che rientra nella sfera di controllo del locatario, la responsabilità sarà da attribuire a quest’ultimo. Torniamo al caso dell’interruttore della luce di un camerino per la prova degli abiti. Se l’interruttore è danneggiato, la sua sostituzione è un’opera di manutenzione ordinaria che competerebbe al locatario, cioè al titolare del negozio. Se un cliente subisce dei danni prendendo una scossa, responsabile sarà il titolare.
Cosa si intende per nesso di causalità?
Come abbiamo visto, perché vi sia responsabilità di custode, occorre la presenza di un nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, il nesso di causalità può essere dimostrato non solo quando il danno sia conseguenza di un dinamismo interno della cosa (sì pensi all’esempio, che già abbiamo fatto, della scarica elettrica, o allo scoppio di una caldaia, impianti che di per sè sono suscettibili di cagionare danni), ma anche se esso sia stato innescato da agenti esterni (ad esempio, il comportamento di una persona, che renda la cosa potenzialmente pericolosa: un commesso lava il pavimento, che diventa scivoloso e provoca la caduta di un cliente).
Quando si può parlare di caso fortuito?
Il caso fortuito è un avvenimento imprevedibile ed eccezionale, che si inserisce nello svolgimento di un evento, e che esclude la responsabilità del negoziante. Si tratta, spesso, di eventi naturali, che come tali sono non prevedibili e non controllabili: si pensi al terremoto che fa cadere un oggetto esposto in negozio, causando il ferimento di un cliente.
La Corte di Cassazione [3] ha inoltre ritenuto che il caso fortuito può ritenersi costituito anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità in capo a quest’ultimo vi è un obbligo massimo di cautela, nei casi in cui vi è un pericolo prevedibile.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha escluso la responsabilità di un negoziante per la caduta di una cliente, che aveva inciampato nei gradini del negozio. La mancanza di diligenza di questa signora, che non ha badato letteralmente “a dove metteva i piedi”, è stata ritenuta caso fortuito, come tale in grado di far venire meno la responsabilità del negoziante per il danno patito dalla cliente.
Cosa succede se il danno è provocato da un commesso?
Può anche verificarsi che il danno sia derivante da un comportamento posto in essere da un commesso del negozio. In questo caso, a chi bisogna rivolgersi per il risarcimento: al titolare del negozio o al suo dipendente?
C’è una norma specifica del codice civile [4] che risponde a questa domanda: essa stabilisce che i datori di lavoro rispondono dei danni provocati dai loro dipendenti. Questa responsabilità è legata al semplice fatto dell’inserimento del dipendente nella struttura organizzativa dell’attività: non importa che il negoziante sia stato più o meno diligente o accorto nella scelta.
Quindi, anche se un commesso è stato assunto dal negoziante dopo una selezione molto attenta e scrupolosa, il secondo sarà responsabile per i danni che il primo dovesse cagionare alle persone presenti all’interno del negozio.
Non importa nemmeno che il commesso abbia agito di propria iniziativa, magari svolgendo attività che non gli competevano. Quello che conta è che ci sia un nesso di causalità tra il suo comportamento e il danno. Torniamo all’esempio del pavimento appena lavato: non importa che un commesso, che solitamente sta alla cassa, abbia avuto autonomamente l’idea di lavare il pavimento, senza che ciò rientrasse nelle sue solite mansioni e senza che il titolare del negozio lo avesse incaricato di farlo. Conta solo che lo abbia fatto, e che sul pavimento bagnato sia scivolata una persona.
Infortunio in un negozio: cosa fare?
Volendo, dunque, trarre le conclusioni da quello che fin qui ti ho detto, ecco cosa deve fare chi incorre in un infortunio in un negozio:
- innanzitutto, scrivere al negoziante, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, chiedendo il risarcimento del danno subito;
- in caso di diniego, è possibile rivolgersi al giudice, intentando nei confronti del negoziante una causa per risarcimento danni;
- in tal caso, occorrerà dimostrare l’evento dannoso e il nesso di causalità tra quest’ultimo e il danno, oltre alla sussistenza e all’entità di quest’ultimo;
- il negoziante, da parte sua, potrà difendersi dimostrando il caso fortuito, sempre che questo si sia verificato.
A questo punto, ti ho detto tutto quello che devi sapere qualora ti dovesse capitare un infortunio in un negozio, affinché tu possa far valere opportunamente le tue ragioni.
note
[1] Cass. sent. n.19657/2014.
[2] Art. 2051 cod. civ.
[3] Cass. ord. n.6407/2016.
[4] Art. 2049 cod. civ.