Marco Laraspata – Le ultime sentenze su: imposta comunale sugli immobili; esenzione Imu; abitazione principale; esenzione per gli immobili rurali; enti pubblici non commerciali; attività economica e attività non commerciale.Chi può beneficare dell’esenzione Imu? Il contribuente deve dimostrare che l’immobile rappresenta la sua dimora abituale.
Indice
1 Imposta comunale sugli immobili
2 Esenzione dall’Imu agricola
- 3 Enti pubblici non commerciali: totale esenzione dal pagamento dell’Imu
- 4 Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
- 5 Fondo immobili pubblici
- 6 Abitazione principale
- 7 Tributi locali
- 8 Politiche abitative e di finanza locale
- 9 Abitazione principale e Imu
- 10 Concetto di attività economica
- 11 Natura non commerciale di un’attività
- 12 Esenzione Ici: quali requisiti?
- 13 Oggettiva classificazione catastale
- 14 Attività di gestione del servizio idrico
- 15 Utilizzo indiretto dell’immobile
- 16 Consorzi tra enti territoriali
- 17 Immobile di proprietà di un console onorario
- 18 Enti non commerciali
- 19 Immobili posseduti dai Comuni
- 20 Immobili dello Stato: esenzione Ici
- 21 Accademia nazionale dei Lincei
- 22 Aiuto di Stato illegale
Imposta comunale sugli immobili
E’ impugnabile il provvedimento di rigetto relativo all’istanza di interpello rivolta al Comune in ordine all’esenzione in materia di imposta comunale sugli immobili (I.M.U. e T.A.S.I.), in quanto trattasi di un atto avente natura provvedimentale che non si limita a dare riscontro a un mero quesito ma si concreta in un vero e proprio diniego di agevolazione che ben può essere oggetto di cognizione in sede giurisdizionale.
Comm. trib. reg. Venezia, (Veneto) sez. III, 19/02/2019, n.88
Esenzione dall’Imu agricola
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3, 4 e 5, d.l. 24 gennaio 2015, n. 4, censurato, per violazione degli artt. 7, 8 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna e 117 e 119 Cost., nella parte in cui estende anche all’anno d’imposta 2014 l’esenzione dall’IMU agricola per i terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani o parzialmente montani, ove posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat, prevedendo che l’IMU non è comunque dovuta se i terreni che risultano imponibili ai sensi del nuovo regime erano, invece, esenti in virtù del pregresso nonché disponendo la proroga al 10 febbraio 2015 del termine per il versamento da parte dei contribuenti dell’imposta dovuta per il 2014 secondo i criteri fissati nei commi precedenti.
L’IMU, in quanto istituita e disciplinata con legge dello Stato, è un tributo erariale, seppur “derivato” in ragione della devoluzione del gettito, sicché la sua disciplina ricade nella materia ‘ordinamento tributario dello Stato’, che l’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. riserva alla competenza legislativa statale, anche per quanto attiene alla normativa di dettaglio. Ciò vale altresì per il relativo regime agevolativo, che costituisce un’integrazione della disciplina del tributo.
Ne consegue che, poiché il gettito dell’IMU non è attribuito alla Regione autonoma Sardegna, non risulta integrato il presupposto della potestà di modulazione dell’imposizione previsto dall’art. 10 dello statuto speciale, onde l’inconfigurabilità della relativa violazione e del preteso vulnus all’autonomia finanziaria regionale.
Corte Costituzionale, 02/02/2018, n.17
Enti pubblici non commerciali: totale esenzione dal pagamento dell’Imu
In materia di Imu, l’esenzione totale dal pagamento della suddetta imposta, ex art. 7 del d. lgs. n. 504 del 1992, spetta a tutti gli enti pubblici non commerciali, il cui Statuto è stato adeguato, con apposita delibera assembleare, come nel caso di specie, ai criteri della “ricettività” del settore dell’edilizia sociale, indicati dal decreto ministeriale n. 200 del 19 novembre 2012.
Pertanto, in caso di pagamento anticipato dell’imposta, è prevista la condanna al rimborso di quanto versato al Comune che ha indebitamente percepito.
Comm. trib. reg. Torino, (Piemonte) sez. VII, 14/11/2017, n.1617
Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
Il diritto all’esenzione dal pagamento dell’imposta sugli immobili, ex art. 7 del d. lgs. n. 504 del 1992, si ha con riferimento all’immobile dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che svolga al proprio interno attività di scuola primaria, dove i corrispettivi versati per il servizio da parte degli studenti siano parecchio inferiori alla spesa annua per studente come individuato ai fini IMU.
Comm. trib. prov.le Milano sez. XII, 07/02/2017, n.1091
Fondo immobili pubblici
Gli immobili conferiti dallo Stato al FIP – Fondo immobili pubblici, gestito da SGR ai sensi dell’art. 4 D.L. n. 351/2001 non godono di alcuna esenzione ai fini Ici e Imu, nonostante siano occupati ed utilizzati da Enti pubblici o Agenzie dello Stato.
Comm. trib. prov.le Brescia sez. V, 26/09/2016, n.667
Abitazione principale
L’esenzione dall’imposta dovuta a titolo di Imu e Tasi è prevista nel caso in cui il contribuente dimostri che di fatto l’immobile, eletto come abitazione principale, rappresenti la sua dimora abituale.
Comm. trib. prov.le Brescia sez. II, 14/07/2016, n.605
Tributi locali
Spetta l’esenzione dal pagamento dell’Ici (oggi, dall’Imu) di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lg. n. 504 del 1992, all’immobile che sia concesso in comodato gratuito per lo svolgimento di compiti istituzionali comuni, sia al concedente che al comodatario, rientranti tra le attività agevolate di cui all’art. 16, lett. a), legge n. 222/85.
Cassazione civile sez. trib., 18/12/2015, n.25508
Politiche abitative e di finanza locale
È manifestamente inammissibile la q.l.c., sollevata, in riferimento agli art. 3, 24 e 97, comma 1, cost., dell’art. 13, comma 14 bis, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), conv., con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 22 dicembre 2011 n. 214, e dell’art. 2, comma 5 ter, d.l. 31 agosto 2013 n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) conv., con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 28 ottobre 2013 n. 124.
Corte Costituzionale, 18/06/2015, n.115
Abitazione principale e Imu
La norma istitutiva dell’imposta municipale propria (i.m.u.) (d.lg. 14 marzo 2011 n. 23) e quella che ne ha anticipato l’introduzione (art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201), hanno previsto per l’abitazione principale un regime di favore, caratterizzato nella prima nell’esenzione dell’imposta e nella seconda nell’applicazione di un’aliquota ridotta (del 4 per mille) e di una detrazione d’imposta (di 200 euro ad alloggio), intendendosi per “abitazione principale” l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” nozione questa che l’interprete non può estendere per comprendervi gli immobili che non siano l’unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Pertanto, atteso che proprietario degli immobili ERP regolarmente assegnati e soggetto passivo dell’imposta è l’ente di edilizia residenziale pubblica (ATER), mentre il rapporto che lega tale ente all’assegnatario dell’alloggio non è di concessione, ma di tipo locativo, gli alloggi di ERP non rientrano nella detta nozione di abitazione principale ragion per cui l’ente proprietario (ATER) è tenuto al pagamento dell’IMU in quanto tali immobili locati non rientrano tra quelli esenti di cui all’art. 9 comma 8 d.lg. n. 23 del 2011.
TAR Pescara, (Abruzzo) sez. I, 13/08/2013, n.434
Concetto di attività economica
Considerato che anche gli enti non commerciali possono svolgere attività commerciali, che sono necessariamente di natura economica ai sensi del diritto dell’Unione europea e gli immobili destinati a tali attività sono soggetti al pagamento dell’Imu, e non possono beneficare dell’esenzione (ciò pro quota, in ipotesi di utilizzazione mista), è necessario inserire e valorizzare nel testo del regolamento da adottare ai sensi dell’art. 91- bis , comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall’art. 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, il concetto di attività economica, inteso in senso comunitario.
Consiglio di Stato atti norm., 13/11/2012, n.10380
Natura non commerciale di un’attività
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta municipale propria per gli enti non commerciali, le previsioni regolamentari dirette a definire i requisiti, generali e di settore, per qualificare le diverse attività come svolte con modalità non commerciali, mirando a delimitare, o comunque a dare una interpretazione, in ordine al carattere non commerciale di determinate attività, esulano dall’oggetto del potere regolamentare attribuito all’Amministrazione e risultano formulate in assenza di criteri o altre indicazione normative atte a specificare la natura non commerciale di una attività.
Consiglio di Stato atti norm., 04/10/2012, n.7658
A seguire potrai leggere le ultime sentenze su: Imposta comunale immobili; esenzione Ici; immobili rurali; categoria catastale; fabbricati non iscritti in catasto; onere della prova a carico del contribuente; ente non commerciale; spettanza del beneficio ed esclusione.
Esenzione Ici: quali requisiti?
Ai fini della possibilità di godere dell’esenzione I.C.I. prevista all’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992, occorre che gli immobili siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività contemplate dalla stessa norma, tra cui quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana etc.
Sulla scorta del dettato normativo, quindi, l’esenzione dell’imposta è subordinata sia al requisito oggettivo, relativo allo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o ad essa equiparate, sia al requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Comm. trib. reg. Pescara, (Abruzzo) sez. VII, 21/09/2018, n.871
Oggettiva classificazione catastale
In tema d’ICI, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale, per cui l’immobile che sia iscritto come “rurale”, con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del d.l. n. 557 del 1993 (conv., con modif., in l. n. 133 del 1994), non è soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 23, comma 1- bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., nella l. n. 14 del 2009, n. 14) e dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che richieda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato.
Cassazione civile sez. trib., 12/04/2019, n.10283
Attività di gestione del servizio idrico
In tema di ICI, poiché l’attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quegli immobili con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale, sicché, per tali impianti, non opera l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, applicabile solo ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
Cassazione civile sez. trib., 04/04/2019, n.9427
Utilizzo indiretto dell’immobile
In tema di Ici, poiché l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente possessore e della esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito, essa non spetta nel caso di utilizzo indiretto dell’immobile, in virtù di un contratto di comodato, da parte di un soggetto giuridico diverso, anche ove si tratti di utilizzazione senza scopo di lucro e assistita da finalità di pubblico interesse.
Cassazione civile sez. VI, 21/03/2019, n.8073
Consorzi tra enti territoriali
In tema di Ici, l’esenzione dall’imposta, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, si applica, oltre che ai consorzi tra enti territoriali, anche ai consorzi in cui, tra i consorziati, vi siano anche altri enti, purché questi ultimi, ai sensi dell’art. 31, comma 18, della l. n. 289 del 2002, fruiscano di una delle esenzioni soggettive di cui allo stesso art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992.
(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso l’esenzione dall’Ici di un consorzio di sviluppo industriale, sia perché gli impianti da esso posseduti, ed in relazione ai quali era stato assoggettato all’imposta, erano strumentali alla sua ordinaria attività industriale, sia perché, comunque, tra gli enti consorziati, vi era anche un istituto di credito, che non poteva fruire di nessuna delle esenzioni soggettive previste dall’art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992).
Cassazione civile sez. VI, 26/02/2019, n.5551
Esenzione dei fabbricati rurali
In tema di I.C.I., affinché operi l’esenzione dei fabbricati rurali non rileva la identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, ma è indispensabile, peraltro o che si sia in presenza di fabbricati iscritti in catasto come rurali (categoria A/6 o D/10), o di fabbricati non ancora iscritti in catasto purché la Commissione Tributaria accerti la sussistenza della loro rurale ai sensi dell’art. art. 9 d.l. n. 557 del 1993, mentre si dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.
Comm. trib. reg. Venezia, (Veneto) sez. I, 20/02/2019, n.110
Immobile di proprietà di un console onorario
L’esenzione dall’Ici di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, non spetta per l’immobile di proprietà di un console onorario il quale lo abbia messo a disposizione dello Stato estero per finalità verosimilmente lucrative, in quanto la stessa è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre ad esse equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Cassazione civile sez. trib., 13/02/2019, n.4216
Enti non commerciali
In tema di ICI, l’esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa unionale ove abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, dovendo intendersi tale, secondo il diritto dell’Unione (decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012), l’attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico.
(Nella specie, la S.C. ha escluso l’operatività dell’esenzione, ritenendo mancante il descritto requisito oggettivo, tenuto conto che l’immobile veniva utilizzato come casa per ferie, gestita a pagamento da un’opera diocesana, sia pure praticando particolari sconti a famiglie numerose e a persone disabili).
Cassazione civile sez. trib., 12/02/2019, n.4066
Immobili posseduti dai Comuni
L’esenzione Ici per gli immobili posseduti dai Comuni al di fuori del proprio ambito territoriale opera solo se il bene è utilizzato per compiti istituzionali dell’ente locale e non anche in caso di utilizzo per attività di carattere privato. Di conseguenza, il Comune proprietario deve pagare l’Ici al Comune in cui sono ubicati gli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica.
Ad affermarlo è la Cassazione che ha ritenuto legittime le sanzioni al Comune di Milano per aver affittato immobili destinati all’edilizia popolare nel Comune di Cinisello Balsamo. Secondo la Corte per poter beneficiare dell’esenzione Ici e, quindi, non è necessario un utilizzo immediato e diretto del bene nel Comune di appartenenza.
Cassazione civile sez. trib., 06/02/2019, n.3431
Immobili dello Stato: esenzione Ici
L’esenzione per le tasse comunali per gli immobili dello Stato spetta solo nel caso questi siano destinati direttamente e immediatamente allo svolgimento di compiti istituzionali.
Con questa affermazione la Cassazione ha respinto il ricorso del ministero della Difesa che chiedeva l’esenzione dall’Ici per gli immobili destinati agli alloggi dei militari. Per la Corte l’esenzione Ici non spetta quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato, quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia, e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone.
Cassazione civile sez. trib., 05/02/2019, n.3268
Accademia nazionale dei Lincei
In tema di ICI, l’art. 1, comma 328, della l. n. 205 del 2017, ha carattere interpretativo e quindi efficacia retroattiva, con la conseguenza che l’esenzione tributaria riconosciuta all’Accademia nazionale dei Lincei dall’art. 3 del d.lgs.lgt. n. 359 del 1944 non è mai venuta meno, dovendo trovare continuativa applicazione anche per il passato, purché limitata all’imposizione relativa ai locali nei quali sono svolte attività istituzionali.
Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, n.31025
Aiuto di Stato illegale
Costituisce aiuto di Stato illegale l’esenzione dall’i.c.i. per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, cui l’Italia ha dato esecuzione, per la parte in cui la Commissione europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili.
Pertanto, lo Stato italiano deve recuperare l’imposta comunale sugli immobili ricadente su immobili di proprietà di enti non commerciali utilizzati per attività economica consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato, rientranti in prestazioni fornite dietro remunerazione che costituisce il corrispettivo economico della prestazione (in applicazione del principio la Grande Sezione ha annullato la decisione della Commissione europea 2013/284, nella parte in cui non aveva ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili. E ciò nonostante la loro illegalità e incompatibilità con il mercato interno, decisione che faceva perdurare gli effetti anticoncorrenziali della misura generale e astratta).
Corte giustizia UE grande sezione, 06/11/2018, n.622