Vito Mazzella: l’avvocato dalla parte dei cittadini…


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Ancora una vittoria per il giovane avvocato ischitano. I cattivi pagatori tornano in gareggiata. La legge punisce le banche che iscrivono i cattivi pagatori nel registro senza preavviso. Eurosistema banca Italia è ora sotto il mirino . Il figlio di “Mazza tosta” è diventato bravo. Riesce a dare al popolo quello che gli altri tolgono. Ecco l’atto di citazione di un cliente riabilitato dal giudice di pace.

Atto di citazione:rapp e difesa giusta procura allegata al presente atto dall’Avv. Vito Mazzella c.f.MZZVTI83E10E329U con cui domicilia al Corso Luigi Manzi 12/B Casamicciola Terme (Na), 80074, Espone quanto segue a:UNIONE DI BANCHE ITALIANE s.p.a., in forma abbreviata anche solo “Ubi Banca” con sede legale inBergamo Piazza Vittorio Veneto N.  8, CodFisc E P.Iva 03053920165 Pec: ubibanca.pec@pecgruppoubi.it

FATTO

  1. Nel corso del mese di ottobre 2019 l’attrice, in seguito ad alcuni colloqui con gli incaricati della propria banca, si risolveva a chiedere visura Centrale rischi cd “ Eurosistema” detenuta presso la Banca d’Italia per conoscere lo stato dei propri dati creditizi, essendole state negate plurime istanze di accesso al credito, finanziamenti ecc.

In data 28/11/2019 veniva a conoscenza, tramite la visura ottenuta, di essere stata segnalatapiù volte da parte della Ubi Banca S.p.a. (ed anche da Banca 24 – 7 spa poi incorporata per fusione dalla stessa Ubi Banca) al registro Centrale rischi cd “ Eurosistema come cattivo pagatore, e precisamente in situazione di sofferenza, ossia di trovarsi sottoposta alla procedura che è tra le più gravi che una banca può intraprendere nei confronti di un cliente/debitore.

  1. Tale segnalazione è illegittima, contra legem ed ha cagionato la paralisi dell’accesso al credito.

In particolare, l’attriceassume che la Ubi Banca, ab origine, ha provveduto ad iscrivere dati pregiudizievoli riferiti all’attrice nel registro della Centrale rischi cd “ Eurosistema con assoluta carenza dei presupposti di legge ed in violazione delle procedure previste a tutela del cittadino/attore.

  1. Infatti, a seguito delle iscrizioni pregiudizievoli indicate dalla convenuta di cui l’attrice ne veniva a conoscenza solo successivamente a seguito della visura presso la Banca d’Italia, l’attrice – a sua insaputa – è stata automaticamente iscritta allaCentrale rischi cd “ Eurosistema ed altre banche dati le quali raccolgono informazioni pregiudizievoli e, per esclusiva responsabilità della convenuta lo ha segnalato come  “mal pagatore” e, pertanto l’attrice che non ha potuto ottenere il credito necessario con lesione dei suoi diritti costituzionalmente garantiti ex artt. 2 Cost. e ss.
  2. Emerge, pertanto, che l’attrice, non avendo contratto alcun debito, tanto meno prestato garanzia per debiti da altrui contratti con la Ubi Banca S.p.a., non può dirsi titolare di situazioni di insolvenza tale da giustificare la segnalazione attuata dall’Istituto Bancario convenuto.

Va ancora evidenziato quanto all’illegittimità dell’effettuata segnalazione alla Centrale rischi cd “ Eurosistema, che l’intermediario non ha adempiuto all’obbligo di preavviso prescritto dall’art.4, comma 7 del Codice deontologico che disciplina il relativo trattamento dei dati.

La convenuta non ha mai regolarmente avvisato l’attrice dell’imminente iscrizione alla Centrale rischi cd “ Eurosistema, né con un atto di messa in mora, né con solleciti o richieste di rientro del debito; infatti l’istante non ha mai avuto legale conoscenza del rischio di imminente segnalazione alla Centrale Rischi Finanziari, né di avere posizioni debitorie.

Infatti l’istituto di credito convenuto, come da prassi bancaria, doveva dare preavviso all’attricedell’ imminente segnalazione alla Centrale rischi cd “ Eurosistema con raccomandata a/r e, trascorsi 15 giorni dal ricevimento dello stesso, in difetto di immediata regolarizzazione della pozione debitoria, poteva iscrivere il suo nominativo alla CRIF; in ogni caso, prima di effettuare una simile segnalazione, l’odierna convenuta avrebbe dovuto procedere ad una disamina dell’intera situazione finanziaria dell’interessato e delle ragioni per cui si erano registrati degli inadempimenti, non potendo, dunque, procedere de plano in presenza di un mero ritardo nel pagamento del debito.

Quanto alla segnalazione a “sofferenza” nella Centrale dei rischi deve ritenersi che la stessa sia illegittima non solo per mancanza del preavviso, ma anche per carenza dei presupposti di legge. Infatti, si osserva che, a norma della Circolare n.139 dell’11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti, “nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili.” La medesima normativa precisa ulteriormente che “l’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario (Arbitro Bancario Finanziario di Roma, Decisione N. 1667 del 27 marzo 2013 Pag. 8/10) della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito” (cfr. Cap. II, 1.5).

Non risulta, invece, che l’intermediario, sulla base di una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, come richiesto dalla normativa vigente, abbia accertato uno stato di insolvenza dello stesso, cioè una condizione di incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (argomenta ex art.5, comma 2, R.D. n.267/1942 – legge fallim.)

Tali valutazioni e precauzioni, nel caso di specie, non sono state osservate dalla Ubi Banca S.p.A.

Va precisato che l’attrice dal momento in cui il suo nominativo, su segnalazione dell’istituto di credito convenuto, è stato iscritto alla Centrale rischi cd “ Eurosistema, tra i “cattivi pagatori”, non ha potuto più accedere a nessun tipo di prestito e/o finanziamento, sia personalmente che come titolare dell’omonima ditta.

 

L’iscrizione pregiudizievole è illegittima, l’attrice ne chiede l’accertamento dell’illegittimità, con risarcimento dei danni per i seguenti motivi in:

Diritto

1)            Insussistenza dei presupposti di legge per iscrizione alla CRIF in posizione di sofferenza.

Orbene la giurisprudenza di merito sviluppatasi in materia ha chiarito – riprendendo le “istruzioni per gli intermediari creditizi” – che il solo ritardo nel pagamento del debito non è condizione sufficiente per la segnalazione della posizione a sofferenza; di conseguenza, in ipotesi di segnalazione errata alla Centrale Rischi, il danno derivante al cliente e consistente nell’impossibilità di poter accedere al credito bancario è in re ipsa.

E’ evidente l’illegittimità della condotta tenuta dalla Banca convenuta che, senza alcun preavviso ed in modo temerario (quale mezzo di coazione indiretta di pagamento), ha iscritto il nominativo dell’attricealla CRIF, con conseguente lesione dei diritti della personalità, quali l’immagine e la reputazione, costituzionalmente garantiti; tale lesione è foriera di danni da ritenersi, in re ipsa, in quanto privativi e lesivi dei valori della persona umana (cfr. ex plurimis  Cassazione civile  sez. III, sentenza 28.09.2012 n° 16543, sentenze 10 maggio 2001, n. 6507, e 18 settembre 2009, n. 20120).

Invero l’istituto bancario deve mensilmente provvedere a segnalare alla Banca d’Italia gli affidamenti concessi ai propri clienti e le potenziali posizioni critiche (le c.d. sofferenze bancarie), al fine di rendere noto al sistema bancario l’esistenza di un futuro cattivo pagatore.

Gli intermediari sono tenuti a segnalare le esposizioni dei propri clienti in sofferenza, indipendentemente dal loro importo.

La Banca d’Italia ha, sotto questo aspetto, indicato delle linee guida che ogni istituto di credito deve seguire nella segnalazione delle sofferenze bancarie.

L’art. 1.5 della sez. II del cap. II definisce il concetto di “sofferenza”: nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

L’apposizione a sofferenza implica una “valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento deldebito”.

Che all’origine della segnalazione debba esservi un’attività istruttoria da parte della società creditizia è confermato dall’art. 1.5, sezione 2, capitolo II, delle Istruzioni della Banca d’Italia, rubricato “sofferenze”.

Di conseguenza l’istituto bancario, prima ed al fine di effettuare la segnalazione, deve procedere con la più attenta diligenza possibile all’istruttoria per l’accertamento della posizione o meno di sofferenza del credito, tanto più che procede a quella istruttoria unilateralmente, senza che vi partecipi, in qualche forma di contraddittorio, l’interessato (Trib. Savona, Procedimento cautelare n. 1139 del 03 aprile 2002, G.U. dott. Caneparo).

Non è un caso che i necessari accertamenti, prodromici alla segnalazione di una posizione debitoria a sofferenza, sono giustificati dal fatto che in caso di errore ne derivano seri pregiudizi a carico del soggetto segnalato, cagionandogli un danno grave irreparabile, sia ledendo diritti inviolabili, sia rendendo notevolmente più difficile (se non impossibile) l’accesso al credito bancario, ovvero determinando la revoca di crediti eventualmente già concessi (sull’argomento cfr. Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Frattamaggiore – Ordinanza nella causa n. 657/S/2007 R. G. A. C.).

Ne consegue che qualsiasi istituto di credito (anche in ottemperanza dell’obbligo di buona fede previsto dagli artt. 1374, 1375 c.c.) non deve procedere a segnalazioni presso la Centrale dei Rischi in assenza dei presupposti (od in dubbio sui medesimi), e sempre previo espletamento degli accertamenti detti.

Eppure: “anche in presenza di un unico rapporto contrattuale intercorrente tra la società segnalatrice ed il presunto debitore, sia pur sempre necessaria una disamina e valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, in vista della quale ben può pretendersi che la prima attivi quanto meno un canale di diretta interlocuzione con quest’ultimo, allo scopo di permettere una delibazione delle ragioni poste a fondamento dell’esposizione attribuendo altresì al cliente medesimo la concreta possibilità di contribuire all’istruttoria che l’istituto di credito è pur sempre tenuto a svolgere prima della segnalazione” (Trib. Napoli, Sezione distaccata di Frattamaggiore – Ordinanza nella causa n. 657/S/2007).

Del resto, la funzione della Centrale dei Rischi è, come noto, quella di creare un sistema informativo centralizzato incentrato sulla raccolta delle segnalazioni di crediti bancari in stato di sofferenza in modo da consentire agli istituti di credito una valutazione circa la solvibilità dei propri clienti (attuali o potenziali).

Ne deriva che la segnalazione deve essere considerata senza dubbio illegittima in tutte le ipotesi in cui si miri a perseguire interessi meramente individuali, prescindendo dalla funzione pubblicistica della CRIF, e utilizzando il ricorso a tale strumento per realizzare una forma di pressione e/o coercizione a carico del debitore.

Sul punto, occorre osservare che in giurisprudenza si sono sviluppati due orientamenti in merito alla definizione del concetto “stato di insolvenza”.

Un orientamento, molto restrittivo, equipara lo “stato di insolvenza” richiesto dalla Banca d’Italia al presupposto previsto dall’art. 5 l. fallimentare.

La giurisprudenza maggioritaria, tuttavia, afferma che lo stato di insolvenza, richiesto per la segnalazione a sofferenza, consiste in “una persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito da parte dell’intermediario”

Ne discende, pertanto, l’obbligo della banca di eseguire una valutazione concreta della complessiva situazione finanziaria in cui versa il cliente, non essendo sufficiente per la segnalazione a sofferenza il mero inadempimento del cliente ad un solo rapporto, cosi come a maggior ragione il tardivo adempimento.

La giurisprudenza di merito sviluppatasi in materia ha chiarito – riprendendo le “istruzioni per gli intermediari creditizi” – che il solo ritardo nel pagamento del debito non è condizione sufficiente per la segnalazione della posizione a sofferenza.

In realtà, ai fini dell’apposizione di un credito come sofferente, è necessario tenere in considerazione l’intera situazione patrimoniale del debitore, o, come chiarito dal Tribunale di Roma, l’intera gamma dei rapporti di credito/debito esistenti tra questi e l’istituto bancario.

Sul punto è meritevole di citazione l’ordinanza promulgata dal Tribunale di Parma, la quale chiarisce il concetto appena esposto: “ai fini della (legittimità della) segnalazione a sofferenza, non possa, sic et simpliciter, farsi riferimento allo stato di insolvenza, sì come concepito e ricostruito nell’interpretazione dell’art. 5 L.F., là dove l’insolvenza equivale ad uno stato di impotenza economico-finanziaria irreversibile, tale da non consentire l’adempimento regolare delle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento, debitamente considerando che l’art. 2, sezione I, capitolo I, della circolare del 1991 specifica che attraverso il servizio centralizzato dei rischi la Banca d’Italia fornisce agli intermediari partecipanti un’informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela, e in generale, per la gestione del rischio di credito; che in tanto ha senso (e una funzionalità effettiva) il sistema di segnalazione dei rischi in quanto l’interpretazione della norma sia tale da consentire al sistema economico di premunirsi, senza attendere un irreversibile stato di decozione, fondando la propria valutazione su una situazione di crisi finanziaria; che, peraltro, la segnalazione in tanto può ritenersi legittima in quanto la difficoltà del cliente, senza assumere toni della cronica ed irreversibile situazione di inadempienza o insolvenza, si riveli connotata da caratteristiche di oggettività tali da incidere sulle possibilità di recupero del credito da parte della banca, dovendosi distinguere tra la posizione che legittima la appostazione della relativa posizione tra quelle a c.d. incaglio (che si risolve in un temporaneo disagio superabile senza necessità di ricorrere allo strumento giudiziario) e la posizione che giustifica la voltura della posizione a sofferenza, idonea a legittimare la segnalazione perché si concreta in un inadempimento protratto nel tempo, ingiustificato, che rende verosimile, ma non necessariamente attuale e coattivo, il recupero coattivo (pur senza escludersi in astratto la possibilità di rientro o di ristrutturazione del debito, cfr. Trib. Catania, 02.04.03); che, pertanto, la banca non può fondare il proprio convincimento sulla base del mero ritardo nell’adempimento, ma deve valutare la complessiva situazione finanziaria del cliente, effettuando, all’uopo, prognosi sulla capacità del cliente di generare quelle risorse di cassa necessarie per il rientro nello scoperto che si è generato” (Trib. Parma – 6 dicembre 2006).

Dagli insegnamenti dei giudici, sia di merito che di legittimità, si traggono, di conseguenza, i seguenti principi:

  • la segnalazione a sofferenza nella centrale rischi implica una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente;
  • essa non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito;
  • nessun rilievo assume la manifestazione dell’intenzione di non adempiere da parte del cliente, se giustificata da una seria contestazione del titolo del credito vantato dalla banca;
  • è necessario che sussista una situazione oggettiva di incapacità finanziaria, anche se non accertata giudizialmente, e non transitoria, di inadempimento delle obbligazioni assunte.

La segnalazione del cattivo pagatore alla Centrale Rischi è determinata, in generale, dai criteri stabiliti dalla Banca d’Italia; l’intermediario gode, però, di un certo ambito di discrezionalità, che può essere individuato nell’esistenza dei presupposti di segnalazione, nella classificazione della sofferenza e nell’aggiornamento della stessa.

Ne consegue che la segnalazione risulta illegittima laddove l’intermediario non si sia attenuto ai limiti sopra richiamati, provvedendo ad inoltrare alla CRIF un c.d. “warning” laddove non vi siano tutti i presupposti previsti, come nel caso di specie.

La condotta inadempiente attuata dall’intermediario bancario attraverso l’errata informazione fornita al sistema bancario relativamente alla posizione creditizia, è causalmente idonea a determinare il danno patito da quest’ultimo.

La Suprema Corte di Cassazione ha oramai definitivamente affermato il principio secondo il quale il danno da errata segnalazione deve essere considerato in re ipsa ovvero sussiste per il solo fatto che l’intermediario abbia erroneamente segnalato il cliente senza che il danneggiato debba fornire prova del danno (Cass. Civ. sez. III 4881/2001; nello stesso senso il Tribunale di Milano 2001).

Ne discende che il cliente che ritenga di aver sofferto un danno dall’illegittima segnalazione operata da parte della propria banca, si dovrà limitare ad allegare il danno patito senza dover dimostrare l’esistenza di un collegamento tra la condotta inadempiente posta in essere dal professionista e il pregiudizio sofferto.

 

2)            Violazione dell’art. 4 comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie. Omessa comunicazione dell’ “imminente registrazione dei dati” previsto dall’art.4, comma 7 del Codice DeontOLOGICO.

Nel caso di specie, la Ubi Banca S.p.a.s.p.a. ha palesemente violato l’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie il quale prevede che “al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”. Tale principio, che prevede come illegittima l’iscrizione alla CRIF senza un preavviso di almeno 15 giorni prima, con raccomandata a/r, è cristallizzato in un provvedimento d’urgenza emanato dal Giudice del Tribunale di Ortona dott.ssa Rita De Donato. Il giudice, nel provvedimento d’urgenza, attesta che “la segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente con la condizione d’insolvenza”. Ma il provvedimento evidenzia altri profili di illegittimità della segnalazione. Come ad esempio il fatto che il ricorrente non sia mai stato avvisato dell’atto di messa in mora, né gli abbiano mai richiesto il rientro del debito.

Anche in questo caso non sono state rispettate le procedure delle Centrali di Rischio che impongono, secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy, l’invio di un preavviso all’interessato con possibilità di iscrizione trascorsi “almeno quindici giorni” dalla ricezione dell’avviso stesso. Il Giudice ha ordinato, quindi, alla società creditrice l’immediata revoca della segnalazione del credito vantato alla CRIF con contestuale cancellazione del nome del consumatore, nonché il pagamento di tutte le spese, evidenziando altresì che il danno complessivo che può essere prodotto da una segnalazione infondata alla CRIF non può essere “adeguatamente ristorabile con il solo versamento di una somma in denaro”.

Tale provvedimento costituisce un baluardo contro la cattiva prassi di utilizzare l’iscrizione alla CRIF come strumento “estorsivo” per ottenere i pagamenti, fissando il principio secondo cui il mancato invio di un preavviso almeno quindici giorni prima della segnalazione da diritto a ottenere un provvedimento per la cancellazione del proprio nome, nonché, anche al risarcimento dei danni dell’immagine e per violazione del diritto alla privacy, non potendo, una persona segnalata alla CRIF, più accedere ad alcun credito”.

Di recente, in una fattispecie identica, il Giudice di Pace di Ischia, Dott. Salvatore Carro, con la sentenza n. 1592/2013, ha affermato: “..tale comportamento della convenuta risulta in contrasto con la normativa in materia…in particolare con l’obbligo di preventiva comunicazione al debitore prima della comunicazione per l’iscrizione nel predetto registro. In tal modo, poiché si tratta di normativa vigente in deroga al generale divieto di schedatura ed al diritto alla privacy dei cittadini, deroga legittimata solo da ragioni economiche rilevanti per l’economia nazionale (v. le condivisibili decisioni della giurisprudenza in merito alla necessità di effettuare le predette comunicazioni ed analizzare compiutamente la effettiva insolvenza del soggetto che viene segnalato), è evidente che v’è stata una violazione di legge oltre che dei principi di buona fede e correttezza contrattuale da parte della convenuta per cui l’attore ha diritto al risarcimento dei danni, da intendersi nel suo senso più ampio ovvero comprensivo sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale proprio per la onnicomprensiva definizione di legge in materia contrattuale..”.

Ancor più recentemente, sempre il G.d.P. di Ischia, dott. Arturo Uccello, con sentenza n. 1696/15, ha statuito: “Costituisce invero principio pacifico, nella giurisprudenza che si è occupata della questione, quello in virtù del quale lo stato di insolvenza richiesto dalla Banca D’Italia per la segnalazione a sofferenza consiste in una persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito da parte dell’intermediario, accertata a seguito di una serie e reale istruttoria alla quale deve altresì essere consentita anche la partecipazione fattiva del debitore. Ai fini dell’obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, apprezzabile come grave difficoltà economica (Cass. 10.10.2013 n. 23093 e 12.10.2007 n. 21428); la segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente con la condizione di insolvenza (cass. 1.04.2009 n. 7958); massime entrambe espressamente richiamate nella recente sentenza della Suprema Corte n. 15609 del 09.07.2014 che ha puntualmente confermato tutto quanto sopra illustrato. Da quanto innanzi consegue che, per quanto attiene i principi di carattere generale applicabili nella fattispecie de quibus, l’Istituto Bancario, prima di effettuare la segnalazione, deve procedere con la più attenta diligenza possibile all’istruttoria per accertare la posizione di sofferenza o meno del credito, coinvolgendo nella detta attività lo stesso cliente; e tanto anche e precipuamente al fine di evitare errori e/o seri pregiudizi ingiustificati a carico del soggetto segnalato, al quale potrebbero cagionare un danno grave e irreparabile rendendo estremamente difficile il ricorso al credito bancario ovvero la revoca di crediti eventualmente ottenuti. Pertanto la segnalazione alla Centrale Rischi risulta illegittima tutte le volte che l’intermediario non si sia attenuto ai limiti e principi innanzi richiamati, provvedendo ad inoltrare la stessa anche se non siano sussistenti tutti i presupposti richiesti….la società convenuta non ha fornito alcuna prova in ordine all’attività istruttoria espletata al fine di accertare con definitività e certezza lo stato di insolvenza dell’attrice, né di aver previamente segnalato la circostanza a quest’ultimo al fine di consentirgli il necessario contraddittorio e/o la dovuta partecipazione. Su tale ultimo aspetto va infatti richiamato l’ulteriore principio posto dall’art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazione creditizia il quale prescrive l’obbligo per gli intermediari, in presenza di ritardi nei pagamenti, di avvertire l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie: obbligo che nel caso di specie non risulta adempiuto, con violazione anche dei canoni generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) al limite dell’abuso del diritto, ed elemento di per se stesso costitutivo della responsabilità dell’intermediario (Collegio di Coord. ABF Decisione n. 3089 del 24.09.2012; ABF Roma Decisione 28/10/2013). Né d’altra parte va sottaciuto che, giusta quanto sopra ritenuto, l’attore ha comunque provveduto, ancorchè con ritardo, all’integrale rimborso del debito, così sostanzialmente sconfessando la sussistenza di una situazione di insolvenza tale da giustificare la segnalazione posta in essere dall’Istituto Bancario convenuto. Emerge, pertanto, sotto i profili innanzi illustrati e alla luce dei fatti accertati, l’illegittimità dell’operato della società convenuta laddove ha inopinatamente provveduto alla segnalazione dell’attore quale cattivo pagatore alla CRIF s.p.a.. ciò posto spetta all’attore il risarcimento del danno subito.”

 

3)            RISARCIMENTO DEL Danno PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE.

In ipotesi di segnalazione errata alla Centrale rischi, il danno derivante al cliente consiste, in primo luogo, nella sua impossibilità di poter usufruire del credito bancario.

Tale danno emerge sia nell’ipotesi di errore nella segnalazione (ad esempio, viene indicato il mio nominativo, ma io non sono il soggetto destinatario), sia in ipotesi del c.d. “errore di categoria” (ossia viene indicata la sofferenza ma siamo in ipotesi di finanziamento rielaborato) o ancora in ipotesi di c.d. errore da quantificazione (viene indicato un importo errato – l’importo non è aggiornato etc.).

Più gravi sono le prime ipotesi in quanto viene preclusa al cliente, in ultima istanza, l’opportunità di poter accedere al sistema creditizio; altresì grave è la seconda ipotesi in quanto si configura la situazione della c.d. saturazione del credito, la quale impedisce in buona sostanza al cliente di ottenere altro credito dal sistema bancario.

Si ritiene, in particolare, meritevole di segnalazione la recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di ritornare sull’argomento proponendo una analogia tra la fattispecie in oggetto e il danno sofferto da colui il quale è stato oggetto di illegittima segnalazione da protesto o cambiale “Ha ripetutamente affermato questa Corte, nell’ipotesi del tutto analoga di illegittimo protesto di una cambiale, sussiste il danno da lesione dell’immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello dei cittadini insolventi ed è quindi contraddittorio ed erroneo, dopo aver affermato la responsabilità per il protesto, negare la liquidazione equitativa del danno da lesione dell’immagine sociale e professionale, la quale di per sè costituisce danno reale che deve essere risarcito – senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza – sia a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento che di responsabilità extracontrattuale, in modo satisfattivo ed equitativo se la peculiare figura del danno lo richiede (Cass. nn. 9233/2007; 14977/2006; 11103/1998).

Pertanto, è corretto anche il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., ammissibile secondo la giurisprudenza di legittimità qualora l’attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l’esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa durata del pregiudizio economico subito (Cass. nn. 19883/2005; 8271/2004; 188/1996); e come si è verificato nel caso in concreto in cui anche la prova testimoniale offerta dai ricorrenti ribadiva la sussistenza di danni materiali ed immateriali derivanti dall’illegittima segnalazione, ivi compresi in particolare quelli all’immagine ed al buon nome imprenditoriale e commerciale della società, ma non offriva, per la sua genericità, elementi ulteriori validi a documentarne l’entità, tanto meno in misura superiore a quella liquidata dalla sentenza impugnata. E ciò pure con riguardo all’ultimo capitolato di prova relativo al mancato finanziamento di lire 5 miliardi da parte del Banco Delta per la realizzazione di un porto turistico, non autosufficiente a far conoscere sia pure in modo sommario la relativa vicenda ed il suo esito, nonché l’utile e/o le perdite che ne sarebbero conseguiti per la società Alfa ove non fosse sopravvenuta la segnalazione alla centrale rischi.” (Cass. Sez. I Civ. Sent. n. 12626 del 2 marzo 2010 (dep. il 24 maggio 2010) Pres. Adamo, Rel. Salvago – Giudici: Bernabai, Schirò, Cultrera).

Il Giudice di Legittimità ha ribadito il principio oramai consolidato del ricorso al criterio equitativo per la determinazione del danno, nonché alla possibilità di determinazione di un danno, di natura extracontrattuale, che contempli il danno di immagine sofferto dal cliente; nel caso di specie l’attricenon può accedere al credito.

In seguito all’illegittima segnalazione del suo nominativo nella banca dati CRIF l’attrice non ha potuto usufruire dell’accesso al credito necessario per il noleggio di automezzo, acquisto macchinari, tutti beni necessari per soddisfare le proprie esigenze lavorative, con un danno patrimoniale da risarcire nella misura di € 1.000,00.

Deve, pertanto, riconoscersi il diritto dell’attrice al risarcimento del danno, avente natura patrimoniale, da quantificarsi in corso di causa, tenuto conto degli esborsi necessari per il noleggio di automezzi, gru, mancati investimenti nonché ascrivibile al tempo e alle risorse impiegati per la tutela delle proprie ragioni, data la complessità delle vicende che compongono la vertenza, da quantificarsi in € 1.000,00.

Quanto ai danni di natura non patrimoniale, si osserva che l’iscrizione nella Centrale dei Rischi con qualificazione “a sofferenza” che ha ben altra incidenza di quella in Crif di “debitore inadempiente”, posto che essa – come si è già rilevato – presuppone l’esistenza di uno stato di “insolvenza” o di una situazione ad essa assimilabile. Al riguardo, rileva l’illegittimità nel merito della predetta segnalazione pregiudizievole, dalla quale può ritenersi sussistente un danno ingiusto di natura non patrimoniale nei confronti dell’istante, apprezzabile anche in via presuntiva, nell’ulteriore somma di € 1.000,00.

 

Tanto premesso e ritenuto, l’istante, ut supra, rapp.ta, difesa ed elettivamente domiciliata

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Unione Di Banche Italiane S.P.A., in forma abbreviata anche solo “Ubi Banca” con sede legale inBergamoPiazza Vittorio Veneto N. 8, CodFisc E P.Iva 03053920165 pec: ubibanca.pec@pecgruppoubi.it

 

A comparire innanzi al Giudice di Pace di Ischia per l’udienza del 15/02/2020, nei soliti locali di udienza con l’invito a costituirsi nei modi e nelle forme e di legge e con espresso avvertimento che non comparendo e non costituendosi si procederà in sua contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti provvidenze di Giustizia:

 

1)            Accertarsi e dichiararsi l’illegittimità della segnalazione a carico dell’attricealla CRIF, effettuata dalla convenuta, per tutti i motivi innanzi esposti e, per l’effetto,

 

2)            accogliere la domanda e condannare la convenuta al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 1.000 o nella diversa somma maggiore o minore da determinarsi anche in via equitativa dal Giudice adito, il tutto nei limiti della competenza rationevaloris dell’adita Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza esino all’effettivo soddisfo.

 

3)            Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Chiede in via istruttoria

  1. I) Ai sensi dell’art. 210 cpc l’esibizione di tutta la posizione e dei documenti anche informatici riferiti ai dati personali dell’attricedetenuti dalla convenuta.

 

Si esibisce mediante deposito in cancelleria:

1)  Visura Centrale rischi cd “ Eurosistema” Banca d’Italia;

 

A sol fini fiscali, con riserva di integrazione, si dichiara che il valore del presente giudizio è inferiore ad euro 1.000 per cui è dovuto un contributo unificato relativo a detto valore.

Ischia 29.11.2019

Sottoscritto con firma digitale

Avv. Vito Mazzella

 

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

 

Io sottoscritto Avv. Vito Mazzella Corso Luigi Manzi 12/B Casamicciola Terme (Na), 80074 P. Iva 06648961214, C.F. MZZVTI83E10E329U pec: vitomazzella@avvocatinapoli.legalmail.it, P.IVA:06648961214, nella mia qualità di difensore e domiciliatario della parte mia assistita;

 

Autorizzato alle notifiche ex L. 21 gennaio 1994 n. 53 e succ. mod. giusta autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli N. 84 del 15.11.2012,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge copia informatica da me firmata digitalmente dell’atto di citazione in prodotto a favore del mio assistito, come sopra indicato, contro:

1) Unione Di Banche Italiane S.P.A., in forma abbreviata anche solo “Ubi Banca” con sede legale in Bergamo Piazza Vittorio Veneto N. 8, CodFisc E P.Iva 03053920165 pec: ubibanca.pec@pecgruppoubi.it

 

Nell’instaurando giudizio civile dinanzi al Giudice di Pace di Ischia, l’atto sopra indicato di cui attesto la conformità all’originale ho notificato a:

 

1) Unione Di Banche Italiane S.P.A., in forma abbreviata anche solo “Ubi Banca” con sede legale in Bergamo Piazza Vittorio Veneto N. 8, CodFisceP.Iva 03053920165 trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzopec: ubibanca.pec@pecgruppoubi.itestratto dal registro PEC delle imprese tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico sul sito internet www.inipec.gov.it;

 

Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch’essi sottoscritti digitalmente:

– atto di citazione;

– procura alle liti.

 

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA TELEMATICA ALL’ATTO CARTACEO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche che, io sottoscritto Avv. Vito Mazzella CF. MZZVTI83E10E329U, con studio in Corso Luigi Manzi 12/B Casamicciola Terme (Na), 80074), pec: vitomazzella@avvocatinapoli.legalmail.it,P.IVA:06648961214, nella mia qualità di difensore e domiciliatario della parte mia/mie assistita/e sopra indicata/e attesto che, mentre l’atto notificato e la relata di notifica sono originali in formato PDF nativo, la procura alle liti allegata all’atto notificato, è copia foto riprodotta conforme all’originale oggetto della notificazione da cui è stata estratta.

 

Avv. Vito Mazzella

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